Nel vuoto normativo lasciato dal Legislatore, diversi Comuni hanno introdotto il registro anagrafico delle unioni civili per offrire una prima forma di tutela alle convivenze di fatto tra persone di qualunque sesso. Anche il Notariato ha contribuito a colmare questa lacuna, elaborando contratti di convivenza – presentati al pubblico dal Consiglio Nazionale del Notariato il 30 novembre 2013 – per disciplinare gli aspetti patrimoniali delle coppie di fatto. Con l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (GU n.118 del 21 maggio 2016), il 5 giugno 2016, lo Stato ha finalmente regolato sia l’unione civile tra persone dello stesso sesso sia le convivenze, definite all’art. 1, comma 36, come rapporti stabili tra maggiorenni legati da vincoli affettivi e di reciproca assistenza, non uniti da matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione.
Il contratto di convivenza, redatto a pena di nullità in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico. Per renderlo opponibile ai terzi, il professionista che redige o autentica l’atto è tenuto, entro dieci giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto può indicare la residenza della coppia, le modalità di contribuzione alla vita comune in base alle rispettive risorse economiche e capacità lavorative, e il regime patrimoniale adottato, compresa l’eventuale comunione dei beni. La cessazione del contratto può avvenire per accordo tra le parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile dei conviventi (tra loro o con altri), oppure per il decesso di uno dei contraenti.
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto è il riconoscimento all’Avvocato della facoltà di autenticare le sottoscrizioni dei contratti di convivenza, prerogativa fino ad allora riservata esclusivamente al Notaio. Questa apertura è stata accolta con favore dalla classe forense, in quanto segnale significativo – seppure iniziale – di valorizzazione del ruolo dell’avvocatura all’interno delle dinamiche contrattuali familiari. In alternativa al notaio, infatti, i conviventi possono oggi rivolgersi all’avvocato per la stipula degli accordi, scegliendo se procedere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il potere di autentica attribuito all’avvocato per tali atti si aggiunge a quelli già previsti in ambito di negoziazione assistita e di processo telematico, ampliando le competenze professionali dello stesso anche in materia di rapporti patrimoniali tra conviventi.
