Lo speciale sistema tavolare di pubblicità immobiliare vigente nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, regolato dal R.D. 28.03.1929 n. 499 e basato sul principio dell’intavolazione e del predecessore tavolare, prevede che l’erede o il legatario, pur proprietario sin dal momento dell’apertura della successione debba, qualora voglia disporre dei diritti successori, “far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario” (art. 3 R.D.).
In ambito tavolare per ottenere l’intavolazione del diritto di proprietà o altro diritto reale pervenuto a titolo di successione è necessario ottenere un certificato di eredità, ovvero un decreto emesso dal Tribunale secondo le regole dettate in materia di volontaria giurisdizione.
L’emissione del certificato di eredità è regolata dagli artt. 13 e ss. del R.D. 28.03.1929 n. 499. Il procedimento per l’ottenimento del certificato si apre con ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto personalmente dagli eredi/legatari e che, in base all’art. 13 del R.D., deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione, ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 cod. civ.).
Ottenuto presso il Tribunale il certificato di eredità, gli eredi dovranno inoltrare apposita istanza tavolare telematica, alla quale andranno allegati i seguenti documenti: il certificato di eredità in copia digitale, conforme all’originale, e la
dichiarazione di successione, dimostrante l’avvenuto pagamento delle imposte, fermo restando che la mancata allegazione della stessa non pregiudica l’intavolazione del diritto di proprietà in capo agli eredi, salvo la necessità di notificare copia del decreto tavolare all’Agenzia delle Entrate competente.
