Ricorso avverso la bocciatura dello studente: chiarezza su una procedura spesso travisata

Il ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale è effettivamente possibile?

In ambito scolastico, il tema del ricorso contro la bocciatura di uno studente genera frequentemente confusione, in particolare per quanto riguarda le reali possibilità di impugnazione. Molti articoli online fanno riferimento a una presunta “doppia opzione” per contestare la bocciatura: da un lato il ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale, dall’altro il ricorso al TAR. Tuttavia, questa impostazione è errata o quantomeno imprecisa, poiché il ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale, inteso come organo deputato a una revisione della decisione, di fatto non esiste. È fondamentale fare chiarezza su questo punto per evitare errori procedurali che potrebbero pregiudicare la tutela dello studente. Le due opzioni percorribili sono semplicemente il ben noto ricorso al TAR o, alternativamente, il ricorso presso la scuola che ha adottato il provvedimento di bocciatura dello studente.

Le due opzioni: ricorso alla scuola o al TAR

Contrariamente a quanto spesso si crede, non è necessario presentare prima il ricorso interno alla scuola per poi rivolgersi al TAR. Le due opzioni sono alternative e la scelta dipende dal caso concreto e dagli elementi a disposizione. Il ricorso amministrativo contro la bocciatura può essere presentato direttamente all’istituto scolastico che ha adottato il provvedimento, oppure si può optare subito per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in base alle specificità della situazione.

Termini per il ricorso

Un aspetto fondamentale da tenere presente sono i termini per l’impugnazione della bocciatura:

  • Ricorso alla scuola: deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della bocciatura.
  • Ricorso al TAR: deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della bocciatura.

È quindi essenziale agire tempestivamente per non perdere la possibilità di contestare la decisione.

Il caso concreto: quando l’errore è evidente

Un recente caso seguito dal nostro studio ha evidenziato quanto sia cruciale questa prima fase. Uno studente liceale era stato bocciato nonostante un grave infortunio lo avesse costretto a un’assenza prolungata superiore a un mese. Il Consiglio di Classe, nella sua valutazione finale, non aveva tenuto adeguatamente conto di tale circostanza, ignorando le tutele costituzionalmente garantite, gli strumenti compensativi previsti dal diritto scolastico e il principio di ragionevolezza nell’espressione della discrezionalità valutativa. In questo caso, il ricorso è stato depositato direttamente presso l’istituto scolastico, con un’attenta ricostruzione degli errori commessi e delle omissioni procedurali.

Quando rivolgersi al TAR

Se il riesame interno non porta a un esito favorevole o se si ritiene più opportuno un intervento giurisdizionale immediato, lo studente (o chi ne esercita la potestà genitoriale) può procedere con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). È qui che si gioca la vera battaglia legale, con la possibilità di far valere vizi di legittimità, eccesso di potere o violazione del principio del giusto procedimento. In presenza di gravi irregolarità, il TAR può annullare la bocciatura.

Conclusione: attenzione alle informazioni inesatte

Le informazioni reperibili online sono spesso fuorvianti e portano a credere in una struttura impugnatoria che, nei fatti, non esiste. Il ricorso alla scuola e il ricorso al TAR sono due strumenti distinti e alternativi, con tempi e modalità differenti. Per chi si trova ad affrontare una bocciatura, è quindi essenziale affidarsi a un’analisi attenta del caso concreto e a un’assistenza legale qualificata, per evitare errori procedurali che potrebbero compromettere irrimediabilmente il diritto dello studente alla corretta valutazione del proprio percorso scolastico.

Niutta & Marchetti Legal Solutions

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