TRA DENUNCIA DI SUCCESSIONE E ACCETTAZIONE DI EREDITA’

Molto interessante il focus sul tema dell’accettazione dell’eredità.

Ai sensi dell’art. 475 c.c., l’accettazione espressa dell’eredità è la dichiarazione con cui il chiamatoesprime la propria volontà di accettare l’eredità e assumere la qualità di erede.

Importante riflessione in merito alla dichiarazione di successione, adempimento meramentefiscale, che possa configurare o meno accettazione di eredità.A chiarire il dubbio legittimo, è venuta in ausilio la Cassazione. civ., Sez. III, Ordinanza,14/04/2022, n. 12259, stabilendo che, a differenza della mera denuncia di successione, che havalore esclusivamente fiscale, la voltura catastale degli immobili, invece, ha rilievo sia agli effetticivili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità.

In altre parole, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata riaffermando un principioconsolidato in tema di accettazione tacita dell’eredità: la voltura catastale rileva non solo da unpunto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche per l’accertamento dellaproprietà immobiliare e dei relativi passaggi.In buona sostanza, chi dispone la voltura catastale diventa erede a tutti gli effetti e, quindi,risponde anche dei debiti del defunto.

L’erede, infatti, procedendo alla voltura, acquisisce laproprietà dell’immobile e, così, si obbliga anche nei confronti dei creditori del de cuius,dovendone pagare i debiti in proporzione alla propria quota.

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